Lo Statuto

Statuto 2018

Articolo 1- DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

È costituita in Torino, Corso Novara 114 – CAP 10152, una associazione denominata:

ASSO.CAR – Associazione Nazionale Centri di Controllo

abbreviabile in ASSO.CAR – A.N.C.C.

La sede sociale potrà essere trasferita, nella città metropolitana di Torino, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 – SCOPO

L’Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro. Le sue attività e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra i soci. ln particolare essa è finalizzata a:

  • Promuovere e tutelare gli interessi economici e professionali dei soci, operanti come “Centri di Controllo” nel settore veicoli a motore e dei loro rimorchi.
  • Promuovere e tutelare la rappresentanza dei soci.
  • Provvedere all’assistenza giuridica, commerciale e professionale dei soci.
  • Promuovere l’elevazione e la crescita professionale, lo sviluppo delle attività proprie delle categorie rappresentate.
  • Promuovere la  formazione specialistica dei soci.
  • Promuovere l’assistenza mediante supporti informativi qualificati rivolti agli enti associati.
  • Promuovere e divulgare tra i soci progetti, propositi e piani di lavoro oggetti di studio, nonché proposte anche di tipo normativo\tecnico in favore delle categorie rappresentate.
  • Promuovere il coordinamento e l’organizzazione delle attività degli associati, anche con obiettivi come, ad esempio, la costituzione di consorzi di revisione.
  • Promuovere la nascita e/o affiliazione in Enti, Società, Consorzi, attinenti e coerenti con gli scopi sociali.
  • Assistere gli enti associati nell’assolvimento di incarichi eventualmente demandati dal legislatore o dagli enti dì  pubblica amministrazione.

L’associazione intende perseguire tali scopi avendo cura di:

  • Avvalersi di  professionisti, società ed enti  specifici di  competenza nel stipulare contratti e  atti direttamente e/o per conto dei soci.
  • Ricevere ed erogare contributi finalizzati al conseguimento degli scopi sociali.

L’associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione alle attività sociali da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l’elettività delle cariche associative; può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture.

Articolo 3 – DURATA

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera

dell’assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 ~ DOMANDA DI AMMISSIONE

I Centri di Controllo associati devono possedere la qualità di essere “neutri”, nel senso che non possono esercitare attività in conflitto di interessi con l’attività di revisione, nel rispetto della Direttiva Europea 45/2014 e del Recepimento Italiano del D.M. prot. 214 del 19/05/2017, nella sua interezza.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La richiesta sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio. Motivi di incompatibilità saranno stabiliti da eventuale regolamento.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto dl presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio alla prima assemblea utile.

Al socio, anche in persona del suo legale rappresentante pro-tempore è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti dì cui al successivo art. 13.

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo ie modalità stabilite in un eventuale regolamento.

Articolo 6 – DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

a) Dimissione volontaria;
b) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
c) Radiazione deliberata dalia maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
d) Perdita dei requisiti associativi;
e) Scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera e), assunto dai consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assernblea.

L’associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7- ORGANI

Gli organi sociali sono:

a) L’Assemblea generale dei soci;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo;
d) Il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 8 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L’assemblea dovrà essare convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente dei consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di norninafe tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesima cariche.

L ‘assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati, oltre la propria quota.

Articolo 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo trenta giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il  giorno, il luogo e  l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea ha i seguenti compiti e attribuzioni:

a) Elegge il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, ed eventuali altri organi, nella composizione fissata sull’avviso di convocazione;
b) Approva il rendiconto consuntivo e  preventivo;
c) Approva le quote associative proposte dal Consiglio Direttive;
d) Approva il  Regolamento e ne ratifica le eventuali modifiche proposte e approvate dal  Consiglio Direttivo;
e) Ogni  altro argomento attinente alla vita e ai rapporti  dell’Associazione, che sia legittimamente sottoposto al suo esame.

Articolo 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARìA

La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quota associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine dei giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno trenta giorni prima dall’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 – VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai  sensi dell’articolo 21 del  Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il  voto favorevole di almeno i 3/4  degli associati.

Articolo 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da cinque a undici componenti, determinato dal consiglio stesso ed espresso nella convocazione dell’assemblea dei soci. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina, se del caso, il vicepresidente e il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto dei presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atta a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 – INTEGRAZIONI E DECADENZA CONSIGLIO

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione dei consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei sui componenti, compreso il presidente.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. L’avviso di convocazione, contenente l’elenco delle materie da trattare, deve essere spedito, per posta ordinaria, mail o altro mezzo telematico, almeno 15 giorni prima della data fissata. Solo in caso di urgenza può essere convocato telefonicamente o per mail con 48 ore di preavviso.

Articolo 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del consiglio direttivo:

a) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) Redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
c) Determinare annualmente le quote associative, da sottoporre all’Assemblea;
d) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
e) Redigere il Regolamento interno relativo all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
f) Redigere le modifiche al Regolamento, che si rendano necessarie, da sottoporre alla ratifica della assemblea degli associati;
g) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
h) Attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Articolo 17 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.

Articolo 18 – IL VlCE-PRESIDENTE

Se nominato dal Consiglio, il vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedirnento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell’assemblea elettiva entro 30 giorni.

Articolo 19 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio stesso. Rimane in carica finché lo è il Consiglio  Direttivo che lo ha nominato. Dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta libri contabili.

Articolo 20 – IL COLLEGIO DEI REVlSORl DEI CONTl

Il collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea, anche al di fuori dei propri componenti e durano in carica tre anni, sempre rieleggibili. Hanno il compito di accertare la correttezza delle scritture contabili, di verificare il rendiconto contabile consuntivo, redigere una propria relazione che deve accompagnare il documento contabile.

I Revisori dei conti non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.

Articolo 21 – IL RENDICONTO FINANZlARlO

Il consiglio direttivo redige il rendiconto dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

Articolo 22 – ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FlNANZIARlO

L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare.

Articolo 23 – PATRlMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti:

a) Dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
b) Dai contributi di enti pubblici e privati ed associazioni;
c) Da lasciti e donazioni.

Articolo 24 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocaziorie, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività, fatta salva la eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea in data 29 maggio 2018, in sede di atto costitutivo.